martedì 7 giugno 2011

Regolamentare i prodotti di quarta gamma per valorizzare Km zero e filiera corta

L’Italia insiste con L’UE per obbligare i produttori di alimenti a riportare in etichetta l’origine delle materie prime assecondando le richieste delle rappresentanze degli agricoltori che invocano politiche e norme più attente a sostegno della la filiera corta, dei farmers markets e del il Km zero ma, contemporaneamente, interviene sulla produzione ed al commercio dei prodotti cosiddetti di “IV gamma” approvando la Legge 13 maggio 2011, n. 77 che entrerà in vigore il prossimo 16 giugno.
I prodotti di ”quarta gamma” sono l’esatto contrario del Km zero ma un consumatore su due sembra apprezzarli per la loro praticità e, pur manifestando l’interesse per i “valori” del Km zero, non rinuncia alla comodità della “cena pronta”.
La “quarta gamma” è costituita da prodotti ortofrutticoli puliti, lavati e confezionati in atmosfera controllata, pronti al consumo o, come dicono gli anglosassoni “ready to eat” ma lo sviluppo di queste attività è avvenuto in assenza di regole specifiche ed il legislatore italiano ha ritenuto di dover intervenire per migliorare la tutela dei consumatori. Con un po’ di malizia si può però anche pensare che l’intervento non sia casuale e che per far consumare un po’ di più i prodotti del nostro territorio serva anche uno sgambetto ai prodotti che arrivano dalla “filiera lunga”. 
Il testo licenziato dal Parlamento è costituito da soli quattro articoli che si limitano ad inquadrare il tema rimandando la definizione degli standard di riferimento chimici, fisici e microbiologici dei prodotti ad uno o più decreti che dovranno essere adottati entro il mese di agosto.
Nonostante gli accorgimenti che l’industria adotta per garantire la sicurezza dei prodotti di quarta gamma gli organi di controllo ed i laboratori di analisi pubblici hanno più volte rilevato inconvenienti di natura igienica sui prodotti ortofrutticoli confezionati e pronti per il consumo, tanto da suggerire ai consumatori di rilavare comunque e sempre anche questi prodotti in busta.
Il richiamo ai potenziali rischi legati al consumo di frutta o verdura già lavata e porzionata è di particolare attualità se si considerano i decessi ed i ricoveri causati da un particolare sierotipo di Coli ritrovato su germogli tedeschi “di quarta gamma” destinati all’alimentazione umana e probabilmente contaminati all’origine da acqua non potabile.
L’industria italiana cerca di ridurre o minimizzare il rischio utilizzando elevate concentrazioni di cloro nelle operazioni di lavaggio dei vegetali partendo dal presupposto che la volatilità di questa sostanza chimica renda poco probabile il ritrovamento di residui sui prodotti. Ma il problema resta o semplicemente si sposta dal rischio biologico al rischio chimico.
Con la citata Legge l’Italia ha cercato di stabilire alcune regole sui tempi di conservazione, sulle modalità di trasporto e sui livelli di contaminazione microbica di questi particolari prodotti alimentari confezionati all’origine allineandosi ai parametri igienici adottati dai francesi ritenuti ad oggi ancora validi.
Fino all’emanazione di norme con specifici standard chimici, fisici e microbiologici i produttori potranno continuare a fare riferimento al disciplinare dell’ AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) che prevede linee guida anche per la produzione ed il commercio dei prodotti di quarta gamma.  
Inutile dire che le aziende che intendono svolgere questa attività devono comunque puntare sull’uso di materie prime di ottima qualità, lavaggio accurato, rispetto delle temperature e di precisi parametri igienici.
In genere, la “shelf-life” di questi prodotti viene solitamente fissata in 7giorni, che si riducono normalmente a 4 in estate o diventano 10 se si usano atmosfere protettive.
Non mancano tuttavia in commercio prodotti importati che recano scadenze di 30 giorni: è il caso di prodotti provenienti dagli Stati Uniti dove è consentita l’irradiazione (es. cobalto radioattivo, raggi gamma o raggi x) dei prodotti al termine del processo di trasformazione/confezionamento.
E’ bene sapere, tuttavia, che a causa di questi pesanti trattamenti, all’assenza di batteri in insalate pronte trattate con radiazioni corrisponde anche l’assenza o la forte riduzione di vitamine e sostanze nutritive.
Pur di vendere e di accontentare i consumatori appassionati della filiera corta ma pigri nel prepararsi una buona insalata fresca di stagione finiremo con il coniare un nuovo ossimoro: la “filiera corta di quarta gamma”.
Gianfranco Corgiat Loia

Il Testo della Legge

LEGGE 13 maggio 2011 , n. 77

Disposizioni concernenti la preparazione,  il  confezionamento  e  la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma,  come definiti ai sensi dell'articolo 2.
     
Art. 2
Definizione
1.  Si  definiscono  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  i prodotti ortofrutticoli destinati  all'alimentazione  umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi  tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate
nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale  monda  e  taglio, lavaggio, asciugatura e  confezionamento  in  buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Art. 3
Procedure di commercializzazione
1.  I prodotti  ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in  quantità percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo  4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.
2.  I prodotti  ortofrutticoli di quarta gamma possono  essere distribuiti  lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici,  purché  siano  rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

Art. 4
Disposizioni di attuazione
1. In linea con la normativa comunitaria in  materia,  il  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in vigore della presente   legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari  del ciclo produttivo, del confezionamento,
individuando le misure da introdurre  progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei  prodotti  ortofrutticoli  di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE)  n. 1580/2007  della Commissione, del 21 dicembre 2007,  e  successive  modificazioni,  in quanto  compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 maggio 2011

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